Un militare dell’Esercito Italiano contrae neoplasia mortale al rientro da missioni estere ex territori bellici. L’Amministrazione militare nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia. Sostiene l’assenza di nesso causale tra l’esposizione a fattori di rischio durante le missioni e l’insorgenza del tumore.
Ricorso al TAR e pronunce:
I familiari del militare, assistiti dagli Avv.ti Sergio e Stefano Zaccariello, contestano il diniego. Impugnano il provvedimento dinanzi al TAR Puglia.
Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso, rileva l’illogicità e l’infondatezza del diniego dell’Amministrazione. Il TAR evidenzia come la mancata valutazione di specifici fattori di rischio presenti nei territori ex bellici, quali l’esposizione a uranio impoverito e altre sostanze nocive, abbia inficiato l’istruttoria del caso.
Riesame dell’Amministrazione e nuovo diniego:
L’Amministrazione militare, a seguito dell’annullamento del diniego da parte del TAR, è tenuta a riesaminare la questione. Tuttavia, nonostante le censure mosse dal Tribunale, ribadisce il diniego di dipendenza da causa di servizio.
Secondo ricorso al TAR e accoglimento:
I familiari del militare, nuovamente assistiti dallo Studio Legale Zaccariello & Partners impugnano il secondo diniego dinanzi al TAR Puglia. Il Tribunale, con una seconda sentenza, accoglie nuovamente il ricorso, confermando la natura di causa di servizio della neoplasia secondo il principio della probabilità. Il TAR evidenzia come l’Amministrazione, nel riesame, non abbia tenuto conto delle osservazioni formulate nella precedente sentenza, non abbia acquisito nuovi elementi istruttori idonei a individuare cause della patologia diverse dal servizio per confutare il nesso causale probabile tra le missioni e la patologia.
Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e conseguenze:
In ottemperanza alle pronunce del TAR, l’Amministrazione militare è finalmente costretta a riconoscere la dipendenza da causa di servizio della neoplasia. Tale riconoscimento comporta diverse conseguenze:
- Liquidazione dell’equo indennizzo: il militare o i suoi familiari hanno diritto all’indennizzo commisurato alla gravità della patologia e al grado di invalidità permanente.
- Riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere: i suoi familiari possono beneficiare di una serie di vantaggi previsti dalla legge,
La vicenda in esame evidenzia l’importanza di diversi aspetti:
- Tutela giurisdizionale: il ricorso al TAR ha consentito di ottenere il riconoscimento dei diritti del militare, illegittimamente negati dall’Amministrazione.
- Onere della prova: l’Amministrazione militare ha l’onere di dimostrare l’assenza di nesso causale tra il servizio e la patologia, non potendo limitarsi a un diniego generico o teorico;
- Valutazione dei fattori di rischio: l’Amministrazione è tenuta a considerare tutti i fattori di rischio presenti nei territori di missione, anche quelli non espressamente menzionati dalla legge.
- Orientamento giurisprudenziale: la pronuncia del TAR Puglia si inserisce in un filone giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie neoplastiche contratte da militari in missioni.
- La vicenda sottolinea la necessità di una maggiore sensibilità dell’amministrazione militare verso casi di specie. Dovrebbe evitare di sottoporre le famiglie, già sofferenti per la perdita del loro figlio defunto per causa del servizio estero, ad inutili lungaggini giudiziarie.
Esemplificazioni e ampliamenti:
- Fattori di rischio in missioni all’estero: uranio impoverito, metalli pesanti, agenti chimici e biologici, erronea profilassi vaccinale.
- Patologie neoplastiche riconosciute come causa di servizio: leucemie, linfomi, sarcomi, carcinomi.
- Benefici per le vittime del dovere: speciale elargizione, assegni vitalizi, detassazione pensione, precedenza nei concorsi pubblici per figli, maggiorazioni contributive, assistenza psicologica gratuita.