Il Consiglio di Stato, con sentenza n.5134/2024, ha accolto il ricorso di graduato della Marina Militare, stabilendo che la procedura semplificata per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche violente, disciplinata all’art. 1880 del codice dell’ordinamento militare, va attivata per le infezioni da Covid 19 anche nella ipotesi in cui militare, durante il periodo pandemico, abbia usufruito di riposo medico fiduciario o di quarantena domiciliare, in quanto istituti equiparati a tutti gli effetti al ricovero ospedaliero, utili pertanto per l’attivazione della procedura semplificata. Nel caso in questione l’amministrazione militare aveva omesso di attivare la procedura semplificata, avviato il procedimento ordinario ai sensi del D.P.R. n. 461/2001, aveva su quest’ultimo disposto il non luogo a procedere, affermando che la lesione traumatica violenta, cui è da collocare l’infezione virulenta, non rientrasse tra le ipotesi di infermità o di lesione sottoponibili a procedura ordinaria.
Accogliendo la tesi difensiva dello Studio Legale Zaccariello & Partners, i giudici hanno affermato che a fronte del chiaro disposto normativo di equiparazione al ricovero dell’isolamento domiciliare per contrazione del Covid-19 , senza eccezioni e con portate generali per tutti i procedimenti riguardanti i dipendenti pubblici, la procedura semplifica è applicabile anche al militare che nel periodo di vigenza del decreto legge n. 9/2020 è stato sottoposto a isolamento domiciliare per infezione da Covid-19.