La motivazione del parere
Nella prospettiva di sindacare la motivazione del rigetto della dipendenza da causa di servizio, occorre un’attività ermeneutica volta alla reinterpretazione delle argomentazioni rese, attraverso un lavoro di analisi del testo teso a stabilire se l’insieme di proposizioni costituisce o meno un’argomentazione valida, e riferita al caso concreto.
- Per individuare la logica delle argomentazioni, una metodologia di analisi efficace consiste nel ricavare una versione più semplice dell’argomentazione, senza tuttavia mutarne il contenuto.
- Occorre parafrasare l’argomentazione, lasciando inalterato il senso del contenuto, al fine d’individuare la sua struttura logica.
- Parafrasare significa semplificare e/o rielaborare le argomentazioni per renderle più comprensibili.
- Si deve creare una decostruzione, uno smontaggio degli elementi del testo volta a dividere il testo per alleggerirne la sintassi e indentificare la funzione di ogni singolo enunciato, anche attraverso la sostituzione di espressioni che contengono in sé un proprio significato, sostituendo termini o espressioni linguistiche sinsemantiche con espressioni semantiche.
- Si consideri l’inquadramento nosografico della patologia attribuito dalla Commissione Medica Ospedaliera, in relazione alle diverse connotazioni diagnostiche che ogni patologia assume all’interno della medesima nosografia tabellare.
- La parafrasi sarà in tal caso finalizzata a decostruire l’inquadramento diagnostico e a comparare le espressioni semantiche che ne derivano, con le diagnosi cliniche del caso concreto, desumibili dalle certificazioni cliniche ed esami diagnostici endoprocedimentali. Una buona parafrasi è finalizzata ad eliminare espressioni equivoche da quelle chiare, isolare quelle indispensabili dai concetti già espressi, per giungere ad un’esegesi volta a preservare il deliberato e chiarirne il contenuto.
Il T.A.R. Toscana, su un parere che rigettava la dipendenza d’infermità da causa di servizio, ha evidenziato come la motivazione del Comitato di Verifica fosse “affermazione stereotipa, in quanto – secondo l’ampia casistica in materia, più volte sottoposta al vaglio di questo Tribunale – ripetutamente usata, con una abusata tecnica redazionale “a stampone” dal medesimo Comitato in numerosissimi casi analoghi, come tale doppiamente inspiegabile e tanto più sorprendente. Si tratta, infatti, di valutazione proveniente da organo tecnico-amministrativo di cui fanno parte giudici provenienti dalle diverse magistrature, avvocati dello Stato, dirigenti statali, ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, funzionari medici delle amministrazioni dello Stato: cioè quello che dovrebbe essere il fior fiore delle capacità e competenze in materia di procedimenti amministrativi e scienze medico-legali. Come tale, esso Comitato dovrebbe assicurare al cittadino il massimo grado di rispetto dei fondamentali canoni di buona azione amministrativa di carattere discrezionale, in termini di motivazione, adeguatezza istruttoria, logicità, imparzialità e trasparenza” e ha disposto che “in relazione al reiterato comportamento del Comitato di Verifica Cause di Servizio, denotante grave negligenza nell’esame del caso, il Collegio trasmette copia della presente sentenza al Sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Sig. Capo di Gabinetto dello stesso Ministro, nonché – in relazione al ricorrente contenzioso che il predetto comportamento del Comitato di Verifica ingenera, con i conseguenti esborsi a carico dell’erario per oneri processuali, maggiori somme per interessi e quant’altro – alla Procura Regionale Toscana della Corte dei Conti”.
Ci troviamo di fronte ad argomentazioni agevolmente sindacabili, in cui normalmente la valutazione del nesso eziologico tra patologia e servizio prestato è apparente, rappresenta il risultato di argomentazioni svolte attraverso metafore e formule di stile attagliabili a qualsiasi caso clinico.
Le argomentazioni più volte non sono la conseguenza d’indagine medico legale sul caso concreto.
Il c.d. nesso causale tra servizio prestato e infermità è privo di riferimenti sullo stato clinico del soggetto valutato. Più volte viene ignorato il c.d. principio medico legale della “efficienza dannosa”, ossia accertare se le cause del servizio hanno generato una modificazione peggiorativa dello stato clinico del soggetto anteriore alle cause considerate.
L’organo sanitario medico legale deve necessariamente ricostruire lo stato clinico anteriore del soggetto interessato – a dire quel complesso di condizioni cliniche individuali, generali o locali, congenite od acquisite, anatomiche, fisiologiche o patologiche, preesistenti all’azione dell’antecedente – quest’ultimo inteso come causa o concausa che precede l’effetto giuridicamente rilevante – verificare la reale natura ed entità della modificazione peggiorativa dello stato anteriore, per ricondurre eziopatologicamente la modificazione obiettiva all’antecedente o agli antecedenti considerati che, se giuridicamente qualificati, acquistano così il valore di causa o concausa della patologia.